Strutture ricettive e SCIA quali aggiornamenti da tenere in considerazione…
Lavorare nel settore Hospitality non riguarda solo le strutture alberghiere ma anche quelle extralberghiere, che includono parecchie tipologie e richiedono altrettanto impegno e professionalità.
Ho pensato così di utilizzare un’immagine simbolo per entrambe le tipologie, la Reception da cui tutti gli Ospiti passano in entrata ed uscita, nonchè di aggiornare un post sulla Impresa alberghiera che pubblicai in passato, ma sempre utile e informativo.
Strutture ricettive e SCIA: cosa cambia?
Da giugno 2026 cambiano le modalità di presentazione della SCIA per le strutture ricettive, il documento necessario per avviare o modificare un’attività ricettiva nei casi previsti dalla normativa.
La pratica viene presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune in cui si trova la struttura e consente all’operatore di dichiarare il possesso dei requisiti richiesti. La modulistica viene aggiornata e standardizzata a livello nazionale, con modelli pensati per rendere più uniforme la presentazione delle pratiche al SUAP del Comune competente.
La novità riguarda le principali categorie di attività ricettive, dalle strutture alberghiere a quelle extra-alberghiere, fino alle strutture all’aria aperta.
L’obiettivo è semplificare la gestione amministrativa e rendere più chiari i dati richiesti agli operatori, anche in relazione al Codice Identificativo Nazionale (o CIN) e alla classificazione ISTAT delle strutture.
Regioni e Comuni sono stati chiamati ad adeguare la modulistica in uso entro i termini previsti dall’accordo, tenendo conto delle specifiche normative territoriali e garantendo la diffusione dei nuovi modelli.
La presentazione della SCIA consente di avviare l’attività nei casi in cui non siano richieste autorizzazioni preventive. Le amministrazioni competenti possono comunque effettuare controlli successivi sulla documentazione presentata, sulla correttezza delle dichiarazioni e sul rispetto dei requisiti richiesti.
L’obbligo riguarda anche chi gestisce locazioni brevi in forma imprenditoriale, a partire dal terzo immobile destinato a questa attività, secondo la soglia stabilita dalla Legge di Bilancio 2026.
Per le case affittate ai turisti in forma occasionale, invece, possono essere previste comunicazioni diverse dalla SCIA, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale.
Strutture ricettive per la presentazione del modulo suddiviso per tipologia ricettiva:
- il primo riguarda le strutture all’aria aperta (vedi campeggi, villaggi turistici, aree di sosta e altre formule disciplinate dalle normative di settore),
- il secondo modello riguarda le strutture alberghiere, quali alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi e altre tipologie assimilabili,
- il terzo modello riguarda le strutture extra-alberghiere, quali affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, ostelli, rifugi e altre forme di ospitalità diverse dall’albergo tradizionale (possono esserci delle differenze in base alla normativa regionale in vigore).
SCIA, CIN e ISTAT nel nuovo modulo
La novità più rilevante riguarda l’incrocio dei dati, quindi l’integrazione del CIN: nei moduli è previsto un campo dedicato al CIN, da compilare quando il codice è già stato attribuito alla struttura o all’immobile. Un modo per rafforzare il collegamento tra SCIA, banca dati delle strutture ricettive (o BDSR) e sistemi di identificazione dell’attività.
I modelli recepiscono, inoltre, la classificazione ISTAT articolata su più livelli. Le strutture vengono ricondotte a macrocategoria, categoria e sottocategoria, con l’obiettivo di rendere più omogenea la raccolta dei dati e favorire una lettura più ordinata del comparto ricettivo.
Per gli operatori, questo significa prestare maggiore attenzione alla corretta individuazione della tipologia di struttura.
Nuova procedura prevede tre moduli di SCIA
- La SCIA semplice si utilizza quando l’attività può essere avviata o modificata con la sola segnalazione, senza ulteriori atti autorizzativi collegati. In questo caso, l’operatore presenta la pratica al SUAP e l’attività può iniziare, fermo restando la possibilità di controlli successivi.
- La SCIA unica viene utilizzata quando, insieme alla segnalazione principale, devono essere presentate altre comunicazioni o segnalazioni. Può trattarsi, ad esempio, della notifica sanitaria, della SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande, della SCIA prevenzione incendi o della segnalazione relativa all’insegna.
- La SCIA condizionata riguarda i casi in cui l’avvio o la modifica dell’attività dipendono dall’acquisizione di atti di assenso, autorizzazioni o altri provvedimenti. In queste situazioni possono essere necessarie domande collegate, ad esempio per la classificazione della struttura, per l’insegna o per eventuali autorizzazioni regionali. In questo caso, l’efficacia della pratica è subordinata al completamento dell’iter richiesto.
In aggiunta e ove previsto, la pratica può richiedere anche il pagamento di bollo e diritti. Vedi per la SCIA condizionata, ove è obbligatoria la marca da bollo o l’assolvimento virtuale dell’imposta, secondo le modalità indicate dal SUAP competente.
Gestire o imparare alla buona gestione di una struttura ricettiva diventa sempre più complesso e richiede inevitabilmente conoscenza e supporto da più fonti. Non smettere di aggiornarsi ed ascoltare è necessario, sia che si collabori sia che si rappresenti la struttura per cui si lavora. (fonte: forniturealberghiereonline.it)
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