Partenza anticipata in Hotel o altra struttura ricettiva: quante volte ci può capitare nell’arco di una stagione o anno? Ebbene ci si aspetta che possa capitare soprattutto nei periodi estivi ma la partenza anticipata è una c.d. variabile distorsiva che inevitabilmente ci sorprende e modifica le nostre certezze in fatto di occupazione.
Ma vediamo più da vicino alcuni dettagli…
Quando ci rechiamo presso una struttura ricettiva, hotel o altra struttura, secondo quanto previsto dalle normative italiane stiamo sottoscrivendo un contratto tra le parti, con il quale ci impegniamo a rimanere presso la struttura per un determinato arco temporale. Viceversa l’albergatore si impegna a garantirci il pernottamento sempre per il medesimo periodo, ivi compresi tutti i servizi specificati e garantiti dalla struttura.
Ma mentre una richiesta alternativa a quanto prenotato – vedi per esempio un voler prolungare il soggiorno – può rappresentare un vantaggio economico e di occupazione per noi, una partenza anticipata non altrettanto (soprattutto se capita nei periodi di alta domanda). Come tutelarsi quindi in questo caso?
Secondo le leggi vigenti, se la decisione del cliente prescinde da colpa o dolo dell’albergatore, allora quest’ultimo potrebbe richiedere anche un indennizzo al cliente attraverso l’obbligo di corrispondere una penale (che può corrispondere fino ad un massimo di 3 pernottamenti ma che in genere non si fa, applicando tutt’al più una penale pari ad una notte).
Altro caso: se i giorni non goduti sono meni di tre l’albergatore potrà pretendere i soli giorni residui. Qualora il motivo dell’anticipata partenza sia dovuto per un fatto imprevedibile ed inevitabile (malattia improvvisa, morte di un familiare ecc.) nulla è dovuto all’albergatore…
Questo naturalmente quando si tratta di una prenotazione c.d. vincolante per il cliente : ci sono infatti i casi di c.d. prenotazione semplice , ovvero non accompagnata dal versamento di una caparra o dalla garanzia di una carta di credito, in cui l’albergatore o host risulta l’unica parte a carico della quale sorgono obbligazioni… Questo significa che se per caso il cliente non si dovesse presentare per varie ragioni, non ha alcun tipo di obbligo nei confronti di colui che gli ha dato fiducia. In caso di mancato arrivo, costui non risponde dei danni derivanti dall’inadempimento.
Ecco perchè ci si tutela generalmente applicando la politica del time limit
Ma chissà perchè pensiamo sempre a cosa succede nel caso di un c.d. early departure con i diritti e doveri che spettano ad entrambe le parti ma non pensiamo invece a cosa succede in caso di gestione della presenza, nel senso degli obblighi derivanti e se possiamo comunicare la modifica alle Autorità competenti verso cui siamo tenuti a registrare le presenze entro 24 ore dalla data di arrivo.
Ebbene, se per caso vi fosse venuto il dubbio, sappiate che :
- nel caso di variazioni del periodo di permanenza degli ospiti, il periodo di permanenza è quello dichiarato al momento dell’arrivo. Nel caso di partenza anticipata, non è possibile comunicare la variazione nel sistema.
- Se invece si tratta di partenza posticipata, si potrà effettuare una nuova registrazione.
Si parla sempre di hotel ma invero molti di questi discorsi sono ampiamente applicabili anche ad altra tipologia di struttura ricettiva, incluso naturalmente quelle extralberghiere… qualche esempio?
- strutture alberghiere
- altre strutture ricettive
- fornitori di alloggio in tende e/o roulotte
- proprietari o gestori di appartamenti e/o case vacanze
- affittacamere
- strutture ricettive non convenzionali (bed and breakfast, ostelli della gioventù, alloggi rurali, residence), rifugi alpini
E la vostra esperienza?
Quali altre variabili distorsive vi capita di dover applicare?
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