Case Vacanze (CAV) e Locazioni Turistiche (LT) : ovvero come gestire l’ospitalità in una struttura extralberghiera o non propriamente extralberghiera? Lavorare con conoscenza e consapevolezza aiuta sicuramente a non incorrere in problemi di natura fiscale, sicurezza, prevenzione, ecc
A prescindere dalle variabili che differenziano l’argomento da Regione a Regione, vediamo alcuni dei concetti principali tra CAV e LT
Partiamo dalla legislazione… Siamo in Toscana, ci riferiamo dunque alla nuova Legge regionale Testo Unico sul sistema turistico regionale che disciplina strutture alberghiere ed extralberghiere.
- Sono strutture ricettive extra-alberghiere per l’ospitalità collettiva:
- case per ferie; ostelli; rifugi escursionistici; rifugi alpini; bivacchi fissi.
- Sono strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione: affittacamere; bed and breakfast; case e appartamenti per vacanze; residenze d’epoca; residence.
CAV, categoria che include Case ed Appartamenti vacanze. Si intende una struttura ricettiva extralberghiera che prevede la locazione temporanea a turisti di un appartamento o Casa Vacanze.
- La legge regionale ribadisce che sono gestite esclusivamente in forma imprenditoriale, e che tale forma di ospitalità non comprende la somministrazione di alimenti e bevande.
La Legge quadro sul Turismo n. 217/1983 specifica in particolare :
“Gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi”
Altri dettagli relativi alle CAV (o Case vacanze)
- può essere un lavoro occasionale o attività imprenditoriale
- sono soggette a Leggi regionali del Turismo
- Producono redditi da impresa
- non è obbligatorio avere residenza o domicilio
- sono soggette a SCIA (ebbene sì, è proprio così…)
- devono possedere requisiti minimi (strutturali) e funzionali aggiuntivi
- possono fornire il cambio biancheria (c’è chi dissente)
- devono fornire il servizio pulizia durante il soggiorno dell’ospite (in vigore non in tutte le Regioni)
- sono in genere una “seconda casa”
- sono da dare ad uso esclusivo (senza riservarsi spazi di dimora)
- devono comunicare le presenze tramite il Portale Alloggiati Web
- possono fornire servizio lavanderia
- possono fornire set cortesia (o prodotti da bagno). In tal senso, c’è chi dice il contrario…
- ricevono prenotazioni
- devono fornire il servizio Wifi
- devono avere una Targa esposta all’esterno, visibile al Pubblico
- devono pubblicizzarsi in vari modi, incluso via Web, dichiarando la propria tipologia, denominazione, ecc
- devono pubblicizzarsi con propria denominazione ufficiale
- non possono fornire colazione, a differenza del B&B (idem per le LT)
- devono fornire materiale informativo al proprio ospite
- devono comunicare i propri flussi turistici all’ ISTAT
- devono rilasciare RF o FT (ricevuta fiscale o fattura)
- se professionali con P.IVA possono assumere dipendenti per il servizio di pulizia e cambio biancheria
- sono soggette a Imposta di Soggiorno, ove presente
- devono (o dovrebbero) stipulare almeno una Assicurazione per Responsabilità Civile nei confronti di Terzi
- Sono soggette a controlli da parte degli organi di vigilanza comunali e regionali
LT, categoria che include locazioni turistiche o locazioni pure o affitti turistici che ha assunto in questi ultimi anni dimensioni inflazionanti, rappresentando oggi una offerta di ospitalità in concorrenza con altre tipologie di ospitalità alberghiera o meno.
La norma regionale vigente in Toscana precisa che le LT (o Locazioni turistiche) devono possedere i seguenti requisiti :
- strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione
- condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici ed impianti installati ai sensi della normativa in vigore
Ma oltre a ciò, per le Locazioni Turistiche (LT) sono state introdotte altre regole quali :
- l’obbligo di comunicazione al Comune (da effettuarsi in via telematica relativamente alla forma imprenditoriale o meno di esercizio attività quali periodo di locazione, numero delle camere e posti letto, siti web in cui si pubblicizza l’alloggio).
- si tratta di un appartamento o porzione di appartamento
- è una locazione o affitto a fini turistici, non attività
- non catalogata come lavoro (ma ne siamo davvero sicuri?)
- non rientra nel settore Extralberghiero
- è soggetta al diritto privato (Codice Civile)
- produce redditi diversi (o meglio, produce reddito da fabbricato. Sono redditi diversi SOLO se si sta in affitto e si fa poi subaffitto, come da DL 50/2017. Fonte : Enrica Ramaglia)
- soggetta a Comunicazione semplice, non alla SCIA (ma può variare da Regione a Regione)
- non è soggetta a requisiti minimi strutturali e funzionali
- non può fornire il cambio biancheria
- non fornisce il servizio pulizia durante il soggiorno del cliente
- può anche essere una casa di residenza
- si può intendere anche come locazione di una porzione di alloggio
- soggetta a cedolare secca al 21% (o come meglio suggerito, dipende dal profilo fiscale di ciascuno. A volte può convenire aliquota ordinaria se si hanno detrazioni o redditi bassi esenti)
- non fornisce servizi aggiuntivi o complementari
- non fornisce bevande o alimenti
- deve sempre basarsi su contratti di locazione scritti, a prescindere dal numero di pernottamenti dello stesso ospite
- Comunica le presenze tramite il Portale Alloggiati Web
- il servizio offerto non garantisce assistenza al cliente o reperibilità obbligatoria
- non può fornire servizio lavanderia
- non può apporre insegne, targhe o segnaletiche
- non può denominarsi con categorie già presenti quali casa o appartamento per vacanze ma solo e semplicemente come locazione + nome proprietario o simili
- non può fornire la colazione nè ticket per bar convenzionati ecc
- non può in teoria fornire materiale informativo
- a seconda della Regione, non è prevista la rilevazione ISTAT
- può rilasciare ricevuta non fiscale
- a seconda della Regione, è prevista o meno l’imposta di soggiorno
Comunque si vada a gestire l’ospitalità, ciò che conta è a mio parere poter fornire un servizio quanto migliore possibile e percepito come professionale dall’ospite…
Come riferimento legale, abbiamo a disposizione sia la Legge regionale specifica per territorio sia anche il D.Lgs. nr. 79/2011 entrato in vigore in Giugno 2011 che fornisce alcune indicazioni generali specie in materia turistico-alberghiera. Noto come Codice del Turismo.
Se voleste fare un raffronto con la gestione di altro tipo di attività, quali B&B o affittacamere, vi ricordo il post realizzato ad hoc
E la vostra esperienza?
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