Tariffa Non Rimborsabile (o anche conosciuta come Not Refundable rate) è una clausola vessatoria?
Tempo fa lessi un interessante articolo riferito proprio a questo argomento e sui reciproci diritti spettanti al cliente vs hotelier.
Partiamo dalla definizione :
Nel diritto italiano, le clausole vessatorie sono quelle clausole presenti nei contratti che producono uno squilibrio dei diritti a danno del consumatore.
Quando applichiamo una clausola vessatoria in un accordo contrattuale, quale è quello che intercorre tra un cliente e l’albergatore / host, dovremmo sempre ricordarci che il nostro cliente ha diritto alla sanzione della nullità per le clausole c.d. abusive (ovvero non esplicitamente accettate ed autorizzate con firma autografa).
Il consumatore si trova dunque nell’alternativa di chiedere l’esecuzione del contratto oppure la dichiarazione di nullità di quella sua parte che venga ritenuta abusiva. (Fonte : Wikipedia)
Come riconoscere una clausola vessatoria in una struttura alberghiera?
Quando impostiamo una strategia di vendita, possiamo pensare ad un insieme di tariffe che andranno a coprire i nostri segmenti di riferimento leisure o business. Quindi molto probabilmente penseremo anche alla tariffa non rimborsabile che il cliente può scegliere per la sua percezione immediata di valore in cambio di una offerta vantaggiosa.
Ma rientrando però nella categoria di clausola vessatoria, ai sensi dell’art. 1341 codice civile, il cliente ha diritto di approvare separatamente e per iscritto le condizioni di vendita previste nel caso di una tariffa non rimborsabile.
E se l’albergatore si rivalesse rifiutandosi di rimborsare il cliente, qualora questi cambiasse idea e cancellasse la sua prenotazione? Bene, qualora il cliente dovesse fare ricorso è molto probabile che l’avrebbe vinta, come anche previsto specificamente dalla nostra Giurisprudenza.
Ai sensi dell’art. 1341 (Condizioni generali di contratto) del Codice civile :
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla liberta’ contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorita’ giudiziaria.
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Francamente non sono convinto del carattere “vessatorio” della clausola “non rimborsabile”, poiché si traduce in un vantaggio economico per il cliente. Quindi, nonostante la sentenza del giudice di pace di Taranto di pochi giorni fa, ho i miei dubbi che in sede di appello venga confermata. Del resto: pop up con dichiarazione esplicita dell’accettazione delle condizioni, pena la cancellazione della prenotazione. In alternativa, mail inviata al cliente con form apposito, stessa pena di cancellazione in mancanza di approvazione entro xx ore.
Gentile Alessandro,
La ringrazio per il feedback. Io tenderei a dire “ni”, pensando che trattandosi di un accordo contrattuale dovrebbe esserci un consenso scritto. Ma penso anche che un eventuale ricorso possa essere presentato da un cliente italiano che non straniero.