Siamo lieti di riavere come nostro ospite e Guest Blogger Andrea Bettanin
Questo articolo è specificamente dedicato in modo più tecnico alla normativa in materia di regolamentazione per la sicurezza e prevenzione incendi nel settore turistico-alberghiero.
Buona Lettura
Buon Compleanno….
Siamo giugno del 1984 quando viene emanato il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984, relativo alla “ Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi” .
Questo decreto nasce in seguito al grave incendio del cinema Statuto di Torino dove morirono 64 persone. Si pensò che fosse giunto il momento di porre le basi per la sicurezza nei locali pubblici, cinema teatri discoteche e di riflesso hotel e simili.
Ci vogliono ancora 10 anni per avere una normativa specifica per il settore alberghiero e, nel mese di Aprile 1994, “ viene alla luce ” il Decreto Ministeriale 9 aprile 1994 “ approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività turistico-alberghiere” .
La data di attuazione del decreto viene decisa , per quanto riguarda le strutture esistenti, in base ai tipi di intervento, si va dai 2 agli 8 anni, mentre le strutture di nuova costruzione dovranno adeguarsi subito al nuovo decreto.
A completare un quadro legislativo sulla Sicurezza, viene emanata la 626, trasformata poi nel DM 81/2008, che si interessa della sicurezza dei lavoratori ma dove la Prevenzione incendi ha una rilevante importanza proprio per la tutela dei lavoratori e non solo.
Siamo ad aprile 2014 e sono passati 12 anni dalla scadenza naturale del DM 9 aprile 94, festeggiamo il ventesimo compleanno di una normativa che avrebbe dovuto mettere le strutture al passo con i tempi in merito alla Prevenzione Incendi.
Dunque la festa si può fare. Sulla carta si!
Nella realtà si può festeggiare l’ennesimo fallimento del sistema Italia. Molte leggi, molta confusione, il solito cambiare tutto per non cambiare niente.
Leggo ogni anno , con soddisfazione degli addetti ai lavori , del rinnovo con una nuova proroga della scadenza , in genere un anno, annualmente contenuta fra le righe del famoso “ decreto mille proroghe ” .
Vent’anni trascorsi invano, questa è la realtà. Riferendosi al post precedente dove scrivevo che “ basta guardare le foto di un albergo per vedere subito la presenza di materiali non a norma” , confermo!
Per questo vorrei domandarvi , nel caso siate coinvolti nell’acquisto di arredi :
- Sapete cosa il vostro fornitore deve garantirvi, per legge?
- Sapete cosa dovete pretendere e quali responsabilità vi state assumendo?
- Sapete che alla base della vostre scelte c’è sempre, oltre alla legge, il criterio “ del buon padre di famiglia” ?
- Ma più che altro sapete che comprando una poltrona rischiate condanne penali ?
L’intento di questi post vorrebbe essere quello di mettervi nella condizione di porre al vostro fornitore alcuni quesiti che potrebbero già salvaguardarvi dall’assumervi inconsapevolmente responsabilità non vostre.
Quindi per cominciare la prima cosa che dovete sapere è che il vostro fornitore, non sempre il produttore, capiremo in futuro l’importanza dei termini, “ è obbligato” per legge a sapere cosa vendere e quali documenti consegnare ad una struttura sottoposta a normativa di prevenzione incendi e risponde civilmente e penalmente dei prodotti venduti.
A cura di Andrea Bettanin
Esperto in arredamenti per comunità ed alberghi, manufatti tessili e tessili imbottiti, prodotti per imbottitura. Iscritto all’Albo dei Periti ed Esperti della Camera di Comercio di Firenze ruolo 1143, dal 2006 iscritto all’Albo dei C.T.U. al n. 8317 e all’Albo dei Periti al n. 88 del Tribunale di Firenze, con la specializzazione in “materiali sottoposti a normativa di Prevenzione Incendi per il settore alberghiero, ospedaliero, comunitario”.
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