Cosa si Intende per Associazioni No-Profit ?

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Cosa si Intende per Associazioni No-Profit ?

Cosa si intende per Associazioni no-profit? E cosa sono?

Le Associazioni (senza scopo di lucro) perseguono scopi di carattere culturale, assistenziale, sportivo, filantropico, ricreativo ecc. diretti verso la collettività, verso una particolare categoria, verso i propri soci (come nel caso dei Club e circoli vari).

Quali sono gli elementi necessari per costituire un’associazione?
E’ sufficiente riunire in modo stabile un gruppo di persone con uno scopo di natura ideale (e non economico) ben definito; questa condizione già di per sé costituisce un’associazione. Non esiste un limite minimo di persone che possono formare un’associazione, possono essere anche due, tuttavia alcune regioni (Lazio) chiedono almeno 5 soci per accettare l’iscrizione nel registro delle Organizzazioni di Volontariato.
La costituzione di un’associazione può quindi avvenire anche in forma di accordo orale (artt. 36 ss. Codice Civile). Questo tipo di formula preclude però ogni tipo di passo successivo; essa non potrà svolgere nessun genere di attività a pagamento (tranne l’iscrizione dei soci), né accedere alle agevolazioni e/o contributi pubblici, né iscriversi ai registri delle Organizzazioni di Volontariato, agli albi degli Enti Locali, ecc.
Molti vantaggi di tipo fiscale si hanno a patto di avere l’atto costitutivo o lo statuto redatti nella forma di atto pubblico e/o della scrittura privata autenticata e/o registrata.

Come si costituisce in forma scritta?

E’ necessario scrivere un Contratto di Associazione; se il documento è redatto dai soci è un atto privato, che può essere registrato o meno e le cui firme possono essere eventualmente autenticate da un notaio. Affinché l’associazione sia riconosciuta e l’associazione sia persona giuridica (art. 14 del Codice Civile), il documento deve assumere la forma dell’atto pubblico; sono obbligatori: un capitale sufficiente (per un’associazione che opera a livello locale il capitale minimo è di circa 15.000 EURO), ricorrere a un notaio, la registrazione presso l’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, la pubblicazione del decreto del riconoscimento sul Bollettino Ufficiale della propria Regione.
Il Contratto di Associazione spesso si compone di due documenti:
un Atto Costitutivo
uno Statuto

Che differenza c’è tra la scrittura privata e quella pubblica?

Come abbiamo detto, se la costituzione avviene sotto la supervisione di un notaio e l’atto viene registrato, essa ha pubblica fede ed è denominata atto pubblico, altrimenti è una scrittura in forma privata.
La scrittura privata, secondo il Codice Civile, vincola i firmatari e vale nei confronti di terzi fintanto che i firmatari riconoscono la propria firma. Per evitare scherzi da parte dei firmatari si ricorre all’atto pubblico, che prevede l’autentica delle firme dal notaio (il quale autenticando le firme certifica anche la coerenza e la conformità dell’atto con la legge) e la registrazione.
La differenza materiale sta innanzitutto nei costi: il notaio costa intorno ai 300 EURO. La differenza sostanziale sta nel fatto che solo con un atto pubblico è possibile, in futuro, chiedere il Riconoscimento e diventare quindi Persona Giuridica.

Cos’è l’attività istituzionale?
E’ lo scopo ideale dell’associazione. Esso non deve essere in alcun modo un’attività economica: non che questa non possa essere esercitata, ma non deve essere lo scopo principale, quindi bisogna evitare assolutamente di inserire tra gli scopi dell’associazione attività “per definizione” commerciali tipo “erogazione di energia elettrica” ecc. (vedi FAQ Cos’è considerato attività commerciale?) eventualmente queste attività commerciali “per definizione” possono essere scritte nello statuto in un altro articolo specificando che si tratta di attività strumentali che l’associazione potrà eventualmente svolgere per perseguire lo scopo istituzionale.

L’associazione può avere un Codice Fiscale? A cosa serve?
Certamente, se è stata costituita in forma scritta (registrata o meno). E’ necessario dare comunicazione all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate dell’avvenuta “nascita” di questo nuovo soggetto. L’Agenzia delle Entrate rilascerà un codice fiscale.
E’ possibile ottenere il codice fiscale anche senza aver registrato lo statuto o l’atto costitutivo.
Avere il codice fiscale non significa essere una persona giuridica e non obbliga alla compilazione della dichiarazione dei redditi!!
A cosa serve
Il codice fiscale è indispensabile per:
registrare statuto e/o atto costitutivo;
acquistare beni con fattura;
intestare all’associazione beni immobili (tramite il suo rappresentante legale);
stipulare contratti di locazione;
richiedere contributi e/o rimborsi spese a istituzioni;
erogare compensi;
versare ritenute d’acconto;
compilare dichiarazioni fiscali sia proprie (modello UNICO) che per dipendenti (modd. CUD ecc.);
percepire dividendi;
esercitare attività commerciali occasionali o abituali;
sfruttare la clausola prevista dal secondo periodo del I comma dell’art. 143 del Testo Unico in materia di imposte sui redditi secondo cui puoi chiedere un corrispettivo per un servizio che non diventa attività commerciale se il corrispettivo non supera i costi vivi: non compi attività commerciali, non fai l’UNICO, ma devi documentare i costi con le fatture, e per avere le fatture devi avere il codice fiscale
Se non fai nulla di tutto ciò il codice fiscale puoi anche non chiederlo.

Un’associazione è una persona giuridica? Qual è la differenza tra associazione riconosciuta e non riconosciuta?
Un’associazione può configurarsi sia come associazione riconosciuta (ai sensi degli artt. 12 – 35 del Codice Civile, e questa è anche una persona giuridica per il diritto privato) oppure come associazione non riconosciuta (ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile).
La principale differenza è che mentre delle obbligazioni assunte da un’associazione riconosciuta risponde solo l’associazione con il proprio patrimonio, con esclusione di responsabilità per i singoli soci, per le obbligazioni assunte da un’associazione non riconosciuta il patrimonio dell’associazione risponde in solido con quello delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Pertanto i creditori di un’associazione non riconosciuta potranno pretendere l’intero credito indifferentemente dall’associazione o dal singolo socio che ha contratto l’obbligazione in nome e per conto dell’associazione.
Facendo domanda di riconoscimento (seguendo la procedura indicata nell’articolo 14 del Codice Civile), una associazione può acquisire Personalità Giuridica (e quindi scaricare il presidente delle responsabilità prima citate) ma è necessario che abbia un patrimonio, che sia stata fondata tramite atto pubblico.
Per le associazioni di promozione sociale la responsabilità delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione va considerata sussidiaria rispetto a quella del patrimonio dell’associazione (c. 2 art. 6 legge 7 dicembre 2000 n. 383) e pertanto i creditori dell’associazione dovranno dimostrare di aver inutilmente cercato rivalsa sul patrimonio dell’associazione prima di potersi rivolgere su quello degli amministratori.
Un elemento che rimane poco chiaro è la responsabilità per gli amministratori di una associazione che è sia riconosciuta sia di promozione sociale; vedi in proposito il documento del Centro Studi – Area non Profit – Ernst & Young.

“senza scopo di lucro” è sinonimo di “volontariato”?
Qui ci troviamo di fronte ad un grossissimo e sbagliatissimo luogo comune. La dicitura “senza scopo di lucro” non significa affatto che tutti i membri dell’associazione debbano essere volontari. Tale dicitura è impl icita nella definizione di associazione che deve avere come fine il raggiungimento di un beneficio collettivo e si contrappone a quella di società commerciale che prevede come finalità essenziale «l’esercizio di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili».
(nel Codice Civile si possono trovare degli approfondimenti)
Un’associazione, come una normale società, avrà delle entrate (offerte, eventuali incassi commerciali…) e delle uscite monetarie (spese, paghe ecc.): quello che avanza è detto utile. La differenza fondamentale sta nel modo in cui viene gestito questo utile. In una società l’utile viene ridistribuito ai soci/azionissti, nelle associazioni questo non può essere fatto (art. 2247 Codice Civile); l’utile deve essere reinvestito nella attività dell’associazione (caso tipico è di versarlo nel Fondo comune e utilizzarlo negli anni successivi)

Quali sono gli obblighi da espletare dopo il rinnovo delle cariche (Presidente ecc.)?
In un associazione non riconosciuta, dotata di Codice Fiscale, l’elezione di un nuovo Presidente deve essere comunicato all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, che provvede a modificare i dati del rappresentante (senza alcuna spesa) inseriti nel Codice Fiscale. In generale se cambia qualcosa (sede, presidente ecc.) il Codice Fiscale va corretto, e il discorso vale anche per la registrazione che va rifatta se l’atto registrato viene modificato.

Quali sono i libri sociali obbligatori? Devono essere vidimati?
Nessuno. Le associazioni non sono obbligate a tenere i verbali né durante le assemblee né tantomeno durante le riunioni del Consiglio Direttivo. Anche se sarebbe una buona cosa farlo. Lo stesso si può dire anche per il registro dei soci e gli altri libri sociali e contabili.
Le cose cambiano se l’associazione svolge attività commerciali, allora la disciplina è diversa a seconda del tipo di associazione e del volume dei proventi: vedi alla FAQ Quali sono i libri contabili obbligatori? Devono essere vidimati?
Se l’associazione svolge raccolte pubbliche occasionali di fondi tramite offerte libere o anche offerte di beni e servizi di modico valore; per questi due casi vedi alla FAQ Quali sono gli obblighi contabili per chi effettua occasionalmente raccolte di fondi?
Esistono obblighi particolari per le Organizzazioni di Volontariato, iscritte all’albo regionale; esse devono:
1.avere il registro degli “aderenti che prestano attività di volontariato” (testo unificato dei decreti del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 14 febbraio 1992 e 16 novembre 1992); esso deve essere numerato e bollato in ogni foglio da un notaio, da un segretario comunale o da un altro pubblico ufficiale abilitato (in esenzione totale dall’imposta di bollo), deve dichiarare nell’ultima pagina il numero di fogli, e deve riportare le generalità di ciascun volontario;
2.avere il registro delle entrate “con indicazione nominativa dei soggetti eroganti” (c. 7 art. 6 legge 11 agosto 1991 n. 266).

Quando e come deve rilasciare ricevute?
In generale, quando una associazione riceve soldi (quote e contributi associativi, donazioni, corrispettivi per attività non commerciali), dovrà rilasciare, se richiesta, una ricevuta.
Se l’associazione svolge attività commerciale (ed è quindi dotata di partita IVA) dovrà rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale. A questo obbligo di documentazione delle entrate esistono tre eccezioni:

Deve pagare le tasse? Quali? E come?
Deve pagare l’IRES? Sì (cfr. lett. c c. 1 art. 87 Testo Unico in materia di imposte sui redditi), se riceve un reddito imponibile (37% DPR 917/86 artt. 89;91; previste riduzioni per alcuni Enti solo se Persone Giuridiche DPR 601/73 art. 6) e se non gode delle agevolazioni riservate alle ONG, OdV, ONLUS.
Schematicamente:
formano Reddito imponibile (sono tassate) [TUIR: DPR 917/86 art.111]
Reddito d’impresa – le attività commerciali e produttive (per capire cosa sia attività commerciale riferirsi alla FAQ Cos’è considerato attività commerciale?);
Redditi Fondiari – dei fabbricati (ILOR esclusa – DL 504/92);
Redditi di capitale – tranne CC bancari e postali e Titoli di Stato DPR 601/73 artt26;31;
Redditi Diversi – cfr. DPR 917/86 art. 81
non formano imponibile (non sono tassate)
le quote associative
i contributi raccolti
le donazioni
i proventi delle attività non considerate commerciali (cfr risposta 22 per identificare quali esse siano)

Nel caso delle ONLUS il regime agevolato previsto dal D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 si applica fin dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è effettuata la comunicazione (vedi alla FAQ Come si diventa Organizzazione di Volontariato o ONLUS o Associazione di Promozione Sociale?) prevista dall’art. 11 dello stesso decreto.
Inoltre le attività istituzionali svolte dalle ONLUS non costituiscono esercizio di attività commerciali. I proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Relativamente a dette attività non sussiste obbligo di dichiarazione. Non devono essere dichiarati i redditi di capitale, che sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Pertanto, le ONLUS sono tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi soltanto in presenza di redditi fondiari e di redditi diversi.
Deve pagare l’IVA? Sì. L’IVA a debito deve essere versata mensilmente mediante modello F24 entro il giorno sedici del mese successivo, con possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti provenienti dalle dichiarazioni dei redditi o IVA o del sostituto d’imposta.
Deve pagare l’IRAP? Sì, perché l’IRAP colpisce tutti gli enti non commerciali, anche quelli che non svolgono neanche occasionalmente attività commerciali! Le associazioni dovranno pagare, per quanto riguarda le attività istituzionali, il 4,25% su tutte le retribuzioni per il personale dipendente o per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui compensi per collaborazione coordinata e continuativa e sui compensi per attività occasionali di lavoro autonomo; per le attività commerciali dovrà essere svolto un calcolo diverso.
Come?
Le associazioni che praticano attività commerciali sono obbligate, per legge, a tenere una contabilità separata per le attività istituzionali (non tassate) e per quelle commerciali (tassate); inoltre molte associazioni che svolgono attività commerciale in modo abituale si appoggiano ad un commercialista. Chi volesse fare da sè, deve affrontare la compilazione del modello UNICO (relativo agli Enti Non Commerciali).
Il modulo è reperibile nel sito dell’Agenzia delle Entrate

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