Con chi trattiamo l’acquisto dei nostri arredi?

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Con chi trattiamo l’acquisto dei nostri arredi?

Ogni volta che ci si chiede con chi e di cosa parlare durante l’acquisto di arredi, divani e quant’altro per la propria struttura ricettiva ci si deve rivolgere a persone qualificate nonchè aggiornate in materia per non incorrere in acquisti che se dal punto di vista estetico possono colpirci, per altri versi possono o potrebbero essere non omologati

Questi discorsi vanno ovviamente più per strutture alberghiere ma anche per altre c.d. extralberghiere sarebbe meglio attenersi alle normative.

Ci rivolgiamo dunque al nostro Blogger per l’occasione ed esperto consulente in materia Andrea Bettanin

Vi siete domandati chi è la persona con la quale stiamo trattando l’acquisto dei nostri arredi ? Perché prima di fare un acquisto sarebbe bene saperlo…Il motivo è semplice , o almeno così dovrebbe essere.
Nella normativa di prevenzione incendi si fa sempre riferimento per le responsabilità di commercializzazione di un manufatto al “ PRODUTTORE ”.

A questo punto è d’obbligo conoscere due articoli per capire il motivo della nostra curiosità e l’importanza di questa definizione.
Art.2 punto 2.5 del DM 26 giugno 1984 Produttore
“Fabbricante del materiale, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sul materiale, si presenti come produttore dello stesso. Si considera altresì produttore chi importa e/o commercializza un prodotto di importazione”

A questa definizione ne segue una nuova contenuta nel DM 3 settembre 2001 dove si legge all’art 1:
“ l’art.2, punto 2.5, “ Produttore ”del decreto del Ministero dell’Interno 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente: Fabbricante del materiale, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno di riconoscimento, si presenti come produttore dello stesso. Si considera altresì produttore chi importa e/o commercializza un materiale d’importazione. E’ parimenti ritenuto produttore, il produttore estero avente sede legale nell’Unione europea ovvero, in uno dei paese contraenti l’accordo SEE.”

Vi state domandando quale interesse abbia per voi questa definizione? Moltissima.

Il “Produttore” è l’intestatario dell’Omologazioni ed è la figura giuridica che il Ministero , all’art. 8 punto 8.3 DM 26 giugno 1984, indica essere “ responsabile civilmente e penalmente della conformità del prototipo Omologato.”
A questo punto, lette le norme, in pratica cosa dovete fare. In genere un agente, o rappresentante, vi proporrà gli articoli dell’azienda da lui rappresentata.

Non ci interessa sapere se quell’azienda sia realmente la produttrice del manufatto di nostro interesse ma dovremo fare una attenta valutazione dei documenti che per legge ci dovranno essere consegnati. Dobbiamo sapere se la ditta che vi sta vendendo un determinato è effettivamente il Produttore , come abbiamo visto non è sempre colui che produce, ma deve essere l’intestatario dei documenti che vi dovrà consegnare.

In merito a questo si aprono molte possibilità che necessitano di valutazioni approfondite perché, come mi diceva uno dei padri della normativa di Prevenzione Incendi degli arredi , dichiarare qualcosa di falso in materia di omologazioni vuol dire commettere un falso in atto pubblico.

In molti anni ho potuto vedere arredi non a norma, arredi omologati ma il cui numero di omologazione corrispondeva ad altro modello, arredi con il numero di omologa di un produttore venduti da un terzo che si dichiarava produttore ma utilizzava il numero di omologa del produttore originario . Dunque cerchiamo di capire semplicemente come dovrebbero essere le cose.
Ogni manufatto OMOLOGATO, recita l’art.2.6 del DM 26/06/84 dovrà avere una indicazione apposta dal Produttore sul materiale riportante i seguenti dati art. :
Nome od altro segno distintivo del Produttore ( es . il nome dell’azienda )
Anno di produzione
Classe di razione al fuoco
Estremi dell’omologazione
Oltre a questo il Produttore , dovrà fornire una Dichiarazione di conformità che è una dichiarazione con la quale si attesta la conformità del materiale al prototipo omologato, La dichiarazione di conformità dovrà riportare gli estremi dell’Omologazione.
Nel prossimo articolo analizzeremo le varie possibilità alle quali potremo trovarci di fronte…

Alla prossima!

Andrea Bettanin
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